Con la recente sentenza n. 4009/2025, il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso di una nostra Assistita, stabilendo un principio di fondamentale importanza: il diniego del permesso di soggiorno al convivente straniero di un cittadino italiano è illegittimo.
Il caso e l’errore interpretativo della Questura
La Questura aveva rigettato l’istanza di permesso di soggiorno sostenendo che la figura del “convivente di fatto” non potesse essere equiparata a quella di un familiare ai fini del ricongiungimento.
L’Amministrazione forniva infatti un’interpretazione errata e restrittiva della normativa (D.Lgs. 30/2007), ritenendo che le tutele per i partner stabili valessero solo per i familiari di cittadini UE “mobili” e non per i cittadini italiani “statici” (ovvero che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione in altri Stati membri).
La posizione del Tribunale
Il Giudice ha pienamente accolto la nostra tesi difensiva, chiarendo che:
- Divieto di discriminazione “a rovescio”: non è ammissibile che un cittadino italiano riceva un trattamento meno favorevole rispetto a un cittadino europeo residente in Italia. La legge impone di evitare discriminazioni ai danni dei cittadini italiani in occasione dell’attuazione del diritto dell’Unione.
- Riconoscimento della vita familiare: la tutela della “vita familiare” (Art. 8 CEDU) si estende alle coppie di fatto, purché la relazione sia stabile e debitamente attestata.
- Valore della documentazione: nel caso di specie, l’esistenza del legame è stata provata in modo inequivocabile tramite il contratto di convivenza registrato all’anagrafe e i successivi accertamenti comunali sull’effettività della coabitazione.
Conclusioni
Il Tribunale ha dunque annullato il diniego e disposto che l’Amministrazione provveda al rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari. Questa decisione rappresenta un passo avanti cruciale per garantire che il diritto all’unità familiare non sia subordinato al solo vincolo matrimoniale, ma alla realtà effettiva dei legami affettivi documentati.