L’ordinanza del Tribunale di Treviso accoglie il ricorso promosso, per il tramite dell’Avv. Isabella Arena, da due cittadini albanesi, ultrasessantacinquenni, figli di cittadino italiano, che richiedevano l’iscrizione obbligatoria al S.S.N.

L’Azienda sanitaria, infatti, applicando la Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 753 del 04.06.2019, aveva rigettato la richiesta di iscrizione obbligatoria al S.S.N. da parte dei ricorrenti.

L’ordinanza, confermando un orientamento giurisprudenziale che sembra consolidarsi in Veneto, invece, accoglie la domanda dei ricorrenti, disapplicando la D.G.R. Veneta n. 753 del 04.06.2019, nei punti 8.4.2. e 9.1 nelle parti in cui impediscono l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per i genitori (di cittadini italiani) ultrasessantacinquenni non aventi la cittadinanza di uno stato membro che hanno fatto ingresso dopo il 5 novembre 2008.

Il legislatore italiano, infatti, nell’attuare la direttiva 2004/38 CE, per non creare discriminazione tra i diritti dei familiari di un cittadino dell’Unione, interessati dalla direttiva, e i diritti dei familiari del cittadino italiano, ha introdotto nel decreto legislativo 30 del 2007, attuativo della direttiva, l’art. 23 che estende le disposizioni presente decreto legislativo, se più favorevoli, ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. Tra esse rientra anche l’art. 19 del medesimo decreto legislativo, che traspone l’art. 24, Dir. 2004/38/CE e che prevede che “ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.

Poiché nel campo di applicazione del Trattato rientra la sanità pubblica (così come risulta dall’art. 168 TFUE), vi è un diritto soggettivo primario all’iscrizione obbligatoria al S.S.N. in favore dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Ci auguriamo che nel futuro la Sanità della Regione Veneto si conformi alla normativa nazionale, senza tenere conto della Delibera della Giunta Regionale, che non è atto legislativo e come tale va disapplicato, qualora, come in questa ipotesi, contrasti con la legislazione nazionale e  comunitaria.

Ordinanza del Tribunale di Treviso