Il Tribunale di Venezia annulla il provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento in Germania di un uomo di nazionalità afghana.

Il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze presentate dal ricorrente, il quale aveva evidenziato che l’Ufficio federale per l’immigrazione tedesco riteneva di non accogliere la domanda di protezione internazionale da lui formulata, nonostante la situazione gravissima, e veniva dunque esposto ad un forte rischio di essere rimpatriato nel proprio paese. Stando all’attuale situazione di sicurezza dell’Afghanistan (in particolare cfr. https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2022_01_EASO_COI_Report_Afghanistan_Country_focus.pdf ) il ricorrente sarebbe certamente esposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nel proprio paese d’origine.

Il Collegio ha preso atto della sospensione provvisoria delle attività di rimpatrio disposte dalle autorità tedesche “La Germania ha, infatti, sospeso il rimpatrio dei migranti in Afghanistan a causa della tesa situazione della sicurezza nel paese. Il ministro degli interni tedesco ha affermato che la decisione è stata presa a causa delle preoccupazioni per la sicurezza delle persone coinvolte nella deportazione. Il ministro dell’Interno Horst Seehofer ha, in particolare Affermato che “La situazione della sicurezza a terra sta cambiando così rapidamente in questo momento che non possiamo adempiere (la nostra responsabilità per la sicurezza) dei deportati, del personale che li accompagna o degli equipaggi di volo”, aggiungendo che l’espulsione di criminali condannati e persone considerate una minaccia alla sicurezza riprenderà non appena la situazione lo consentirà.”

Sotto il profilo processuale pare non sia riscontrabile alcuna carenza nelle procedure di esame delle domande di protezione internazionale adottate dalla Germania, dunque non sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante.

Tuttavia il Collegio aggiunge che “sotto il profilo sostanziale, viceversa, per quanto concerne la posizione specifica dei richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan, la previsione del sistema tedesco della mera sospensione dei rimpatri, a fronte del divieto di rimpatrio forzato di cittadini afghani, compresi i richiedenti che hanno visto respingere le loro domande di asilo di cui ha fatto espressa richiesta l’UNHCR non appare del tutto in linea con il principio di non-refoulement, tenuto altresì conto della posizione espressa dall’UNHCR sui rimpatri in Afghanistan (https://www.refworld.org/pdfid/611a4c5c4.pdf);”

Il Collegio dunque ha confermato la visione più volte dichiarata dalla Corte EDU, la quale ritiene non rispettoso del principio di non-refoulement il trasferimento di richiedenti verso uno Stato (nel caso di specie, la Germania) in cui il sistema di asilo non risulta strutturalmente carente, ma presenta comunque condizioni che potrebbero esporre i ricorrenti al rischio di subire trattamenti vietati dalla Convenzione, ovvero la forte esposizione al rischio di rimpatrio.

Il Tribunale di Venezia dunque si pone in linea con il ragionamento seguito dalla Corte e decide di annullare il provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento in Germania, nonostante l’assenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo tedesco, ma con la volontà di eliminare il rischio per i richiedenti di subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, considerata la loro condizione di estrema vulnerabilità.

 

Scarica il provvedimento: Decreto Tribunale di Venezia, 19.05.2022.