Il Tribunale di Roma in accoglimento di un ricorso presentato avverso un provvedimento dell’Unità Dublino ribadisce l’importanza del concreto rispetto delle garanzie partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento 604/2013. A tal fine evidenzia come per l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 4 del Regolamento Dublino non possa supplire l’opuscolo rilasciato all’atto della domanda di protezione internazionale e della redazione del modulo C3 previsto per altra finalità. Il Tribunale di Roma rileva, inoltre, che non è stato provato che sia le informazioni, sia il colloquio con il richiedente siano stati tradotti da un mediatore identificato, concludendo, pertanto, che manca la prova che la traduzione sia stata svolta in una lingua conosciuta dal richiedente asilo.

Avv. Isabella Arena

Scarica il provvedimento: Decreto del Tribunale di Roma, 02.10.2020